La recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2343/2026 offre uno spunto particolarmente interessante per comprendere come funzionano, oggi, le gare per le concessioni di servizi dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici del 2023. Al centro della vicenda vi è una procedura di affidamento in concessione e, in particolare, il delicato equilibrio tra sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta e verifica della sua eventuale anomalia.
Il punto di partenza è rappresentato dalla struttura stessa della concessione, che si distingue profondamente dall’appalto. Nella concessione, infatti, l’operatore economico non si limita a eseguire una prestazione dietro corrispettivo certo, ma assume su di sé il rischio operativo dell’iniziativa. Questo significa che i ricavi non sono garantiti e dipendono dall’andamento effettivo del servizio, dalla domanda degli utenti e dalle scelte organizzative dell’impresa. È proprio questa componente di rischio che rende centrale il piano economico-finanziario, il cosiddetto PEF, che diventa il vero cuore dell’offerta.
Nel caso esaminato, la disciplina di gara richiamava espressamente le norme del nuovo Codice che impongono, prima ancora di valutare l’offerta economica, una verifica della sostenibilità del PEF. Si tratta di un passaggio essenziale: l’amministrazione deve accertare che l’operazione sia, almeno in via prospettica, equilibrata e che il concessionario sia realmente esposto alle dinamiche del mercato. Non si tratta, quindi, di stabilire se l’offerta sia “troppo bassa”, ma se sia strutturalmente in grado di reggersi nel tempo.
Proprio su questo punto la sentenza introduce una distinzione fondamentale, spesso trascurata nella pratica. La verifica del PEF e la verifica di anomalia dell’offerta non coincidono e non possono essere sovrapposte. La prima è una valutazione preventiva, che riguarda la sostenibilità complessiva dell’operazione e la corretta allocazione del rischio; la seconda interviene solo in un momento successivo e ha ad oggetto la congruità di specifici elementi dell’offerta. Confondere questi due piani significa alterare la logica stessa delle concessioni.
Nel caso concreto, la procedura si era articolata in più fasi. Una centrale di committenza aveva gestito la gara e, al termine delle operazioni, aveva ritenuto che non vi fossero i presupposti per attivare la verifica di anomalia, sulla base dei criteri fissati dalla legge di gara. Successivamente, l’amministrazione titolare del servizio era intervenuta per svolgere un controllo specifico sui costi della manodopera, giungendo infine all’aggiudicazione.
Il contenzioso nasce proprio da qui. L’operatore che aveva perso la gara ha cercato di mettere in discussione la sostenibilità complessiva dell’offerta dell’aggiudicatario, sostenendo, in sostanza, che non fosse economicamente attendibile. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che questa contestazione arrivasse troppo tardi e, soprattutto, nel modo sbagliato.
La decisione evidenzia infatti un passaggio processuale decisivo: la parte ricorrente non aveva impugnato gli atti precedenti della procedura, in particolare quelli con cui era stata esclusa la necessità di procedere alla verifica di anomalia. Né aveva contestato le regole della gara che stabilivano quando tale verifica dovesse essere attivata. Ha invece scelto di concentrare le proprie censure solo sull’ultima fase del procedimento, relativa alla verifica dei costi della manodopera.
Questo errore si è rivelato determinante. Il giudice ha chiarito che, se si vuole contestare la sostenibilità complessiva dell’offerta, occorre agire tempestivamente contro gli atti che quella valutazione hanno già, implicitamente o esplicitamente, compiuto. Non è possibile recuperare questa contestazione in un momento successivo, agganciandola ad altri profili della procedura. In mancanza di un’impugnazione tempestiva, quegli atti diventano definitivi e non più sindacabili.
Ma la sentenza va anche oltre il profilo processuale e offre una riflessione più ampia sul ruolo del giudice nelle concessioni. Proprio perché il PEF si basa su previsioni economiche e su valutazioni imprenditoriali, il giudizio sull’attendibilità dell’offerta presenta inevitabilmente un alto tasso di discrezionalità tecnica. L’amministrazione è chiamata a valutare scenari futuri, flussi di domanda, capacità organizzative e strategie gestionali. Si tratta di valutazioni opinabili per definizione, che non possono essere sindacate nel merito dal giudice, se non nei casi estremi di errore manifesto o di evidente irragionevolezza.
In questo senso, la decisione conferma un orientamento ormai consolidato: nelle concessioni, il controllo giurisdizionale è necessariamente più limitato rispetto agli appalti tradizionali. Non perché vengano meno le garanzie, ma perché cambia l’oggetto stesso della valutazione. Non si tratta più di verificare prezzi certi, ma di giudicare la credibilità di un progetto economico complesso, esposto alle variabili del mercato.
Il risultato finale è un rafforzamento della logica imprenditoriale che caratterizza le concessioni. L’operatore economico è chiamato a costruire un’offerta che non sia solo formalmente corretta, ma anche realisticamente sostenibile. Allo stesso tempo, chi intende contestare l’esito della gara deve farlo con tempestività e precisione, individuando il momento giusto in cui far valere le proprie ragioni.
In definitiva, questa pronuncia ricorda che, nelle concessioni, il vero terreno di confronto non è soltanto il prezzo, ma la capacità di immaginare e sostenere un modello economico credibile. E che, una volta che certe valutazioni si consolidano nel corso della procedura, metterle in discussione diventa estremamente difficile, se non impossibile.
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