Abusi edilizi: chi è davvero responsabile e perché non si può ignorare un’ordinanza di demolizione

Pubblicato il 9 aprile 2026 alle ore 10:52

Nel diritto urbanistico italiano, uno dei temi più delicati riguarda l’individuazione del “responsabile dell’abuso edilizio” e le conseguenze che derivano dalla mancata reazione ai provvedimenti amministrativi, in particolare nell'ipotesi di omessa esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Il Consiglio di Stato offre chiarimenti importanti, che meritano di essere sintetizzati (Cds, n. 1363/2026).

Il primo riguarda la figura del cosiddetto “responsabile dell’abuso”. Potrebbe sembrare scontato o, quasi automatico, pensare che detta figura debba necessariamente coincidere con chi ha costruito materialmente l’opera o, comunque, con il proprietario del bene. In realtà, non è così. I giudici amministrativi hanno, infatti, nuovamente chiarito che è responsabile dell'abuso chi ha una relazione concreta e materiale con il bene, tale da consentirgli di eseguire la demolizione. In sostanza, conta la possibilità effettiva di intervenire, non il titolo giuridico o il ruolo originario nella realizzazione dell’abuso. Anche un semplice utilizzatore può quindi essere destinatario legittimo dell’ordine di demolizione e delle sanzioni, se si trova nella condizione di poter rimuovere l’opera.

Questa impostazione rende anche poco sostenibile la tesi di chi si dichiara completamente estraneo all’abuso. Se un soggetto utilizza il bene o comunque ne ha la disponibilità, non può considerarsi del tutto “fuori” dalla vicenda: proprio questa relazione giustifica l’intervento dell’amministrazione nei suoi confronti.

Un altro passaggio fondamentale riguarda il tema delle sanzioni, soprattutto quando l’abuso insiste su aree sottoposte a vincoli, come quelli paesaggistici o idrogeologici. In questi casi, la legge è particolarmente severa: la sanzione pecuniaria deve essere applicata nella misura massima, senza che l’amministrazione possa graduarla in base alla natura e all'entità dell'abuso da punire. Non si tratta quindi di una scelta discrezionale, ma di una conseguenza automatica legata alla particolare sensibilità del territorio interessato.

Ma il punto forse più rilevante, anche sul piano pratico, riguarda la mancata impugnazione degli atti presupposti all'ingiunzione della misura pecuniaria disposta per mancata ottemperanza della demolizione, ovverosia dell'antecedente determinazione che accerta lo stato di abusività e ordina il ripristino dei luoghi. Qui la giurisprudenza è estremamente netta: se l’ordinanza di demolizione non viene tempestivamente impugnata, la stessa diventa definitiva e non può più essere messa in discussione. Questo significa che tutte le eventuali contestazioni – ad esempio sulla natura abusiva dell’opera – devono essere sollevate subito. Se ciò non avviene, non sarà più possibile recuperarle in un secondo momento, ad esempio impugnando il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale o la sanzione pecuniaria.

In altre parole, il sistema non consente di “spostare in avanti” le difese. Una volta che l’ordine di demolizione si è consolidato, il giudizio sui provvedimenti successivi resta limitato ai loro aspetti specifici, senza possibilità di rimettere in discussione ciò che ormai è definitivo. È un meccanismo che punta a garantire certezza e stabilità agli effetti degli atti amministrativi.

Interessante è anche il modo in cui viene valutata la posizione di chi utilizza il bene solo in modo non continuativo, ad esempio durante determinati periodi dell’anno. Anche in questi casi, ciò che rileva è essere l’utilizzatore al momento in cui l’amministrazione interviene. Non importa che la presenza sia stagionale o saltuaria: se il soggetto è l’unico utilizzatore, questo è sufficiente per considerarlo destinatario legittimo dell’ordine di demolizione.

Infine, un principio particolarmente importante riguarda gli eredi. Chi subentra in un immobile lo acquista così com’è, non solo dal punto di vista materiale, ma anche giuridico. Questo significa che eventuali abusi edilizi e le relative conseguenze si trasferiscono insieme al bene. Se, al momento della successione, l’ordinanza di demolizione è già definitiva e non è stata eseguita, gli effetti dell’inottemperanza – come l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria – possono essere già maturati. Gli eredi, quindi, non partono da una posizione “neutra”, ma ereditano anche il peso delle irregolarità pregresse.

Dunque, nel complesso, emerge un sistema rigoroso, che privilegia l’effettività della tutela urbanistica rispetto alle formalità. La logica di fondo è semplice: l’abuso deve essere eliminato e l’ordinamento individua, di volta in volta, il soggetto che concretamente può farlo, attribuendogli le relative responsabilità. Ignorare un’ordinanza di demolizione, confidando nella propria incolpevolezza o ignoranza relativamente alla commissione di un abuso o rinviando postume prospettazioni di illegittimità si rivelano pertanto, alla luce di questi principi, scelte estremamente rischiose. Scelte che, poi, si traducono nella perdita della proprietà e, cumulativamente, in gravose misure sanzionatorie, nella gran parte dei casi condivise nella loro entità dai giudici amministrativi.

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.